La Legge 25 marzo 1993 n. 81 introduce una forma di governo dell'ente tendenzialmente presidenziale. Con l'elezione diretta del Presidente della Provincia, il Consiglio perde ogni potere nella costituzione degli organi esecutivi. Diventano incompatibili le cariche di consigliere e assessore, è possibile istituire commissioni d'indagine e il mandato amministrativo viene ridotto a quattro anni.
L'autonomia degli enti locali enunciata dall'art. 5 della Costituzione come esigenza cui adeguare i principi e i metodi della legislazione, articolata nel Titolo V della Costituzione, cadenzata nel suo percorso attuativo dalle disposizioni transitorie e finali VIII e IX, si trasforma da astratto valore costituzionale in processo di organizzazione e razionalizzazione istituzionale con la L. 59/97 e con il Decreto legislativo 112/98 e i decreti delegati susseguenti.
A Costituzione invariata, con la L. 15 maggio 1997, n. 59 si conferiscono alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi in atto nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico. Le funzioni che debbono rimanere allo Stato vengono tassativamente elencate, le altre sono individuate direttamente con decreti legislativi ovvero dalle Regioni (se riconducibili alle materie dell'art. 117 della Costituzione), con la previsione di poteri sostitutivi dello Stato e delle Regioni in caso di inadempienza o ritardo. Le stesse Regioni devono conferire agli Enti locali tutte le funzioni proprie che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
Con la L. n. 59/1997 si inverte radicalmente il ruolo tra Stato e autonomie: allo Stato resta la competenza in affari esteri, difesa, tutela dei beni culturali, ordine pubblico, giustizia, sistema previdenziale e ricerca scientifica mentre gli Enti territoriali assumono una competenza amministrativa generale.
La redistribuzione dei poteri è attuata secondo i principi direttivi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione operante, adeguatezza (idoneità dell'amministrazione a garantire l'esercizio delle funzioni), differenziazione nell'allocazione in relazione alle diverse caratteristiche.
Per la Provincia significa il superamento del cosiddetto sistema binario incentrato sulla coesistenza/compresenza di competenze e strutture periferiche dello Stato su materie di intervento proprio. Tale ripartizione degli ambiti funzionali viene dettagliata con il Decreto legislativo (D.lgs.) 112/1998 e, in Emilia-Romagna, con la Legge regionale n. 3/1999. Il D.lgs. 112/98, che pur redistribuisce per accumulazione, descrive compiti che vanno da quelli autorizzatori a quelli di prevenzione, da quelli di assistenza a quelli di controllo e vigilanza; da quelli di progettazione, di costruzione e manutenzione di opere a quelli di tenuta di albi. Si rafforza così il carattere bicefalo della Provincia, intesa come amministrazione tecnico-amministrativa e come ente di programmazione subrergionale e sovracomunale, rendendo effettivo l'autogoverno (condizionato però dal trasferimento di beni, del personale e delle risorse finanziarie).
Al di là del riassetto delle competenze e della disciplina dei rapporti tra i diversi livelli di governo, i principi sanciti dalla L. 59/1997 sono destinati a indirizzare l'ordinamento sia che questo adotti la forma federale, sia che scelga quella decentrata, integrando e garantendo comunque tutti i livelli istituzionali attraverso i principi della solidarietà e della cooperazione.