Imposta Provinciale Di Trascrizione (I.P.T.)

Il presupposto impositivo per l’Imposta è la richiesta di formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 446/1997. La destinazione del gettito dell'imposta è la Città metropolitana ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo inteso quale avente causa o intestatario del veicolo o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione o l'annotazione, ai sensi artt. 93 e 94 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.

L'imposta è dovuta e pagata per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità al P.R.A. presso l'ufficio dell'ACI-PRA o presso gli "Sportelli telematici dell'automobilista".

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato:

  • per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione / documento unico di circolazione
  • per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto

 

Il servizio di riscossione e gestione dell'IPT è affidato all'ACI - Automobile Club d'Italia.

 

Regolamento

Regolamento IPT ultra-vigente

 

Tariffe

La misura tariffaria per tipo e potenza dei veicoli è determinata da apposito Decreto dal Ministero delle Finanze (n. 435 del 27 novembre 1998). L'Ente può deliberare annualmente un aumento delle singole misure tariffarie fino al 30%.

> Atto di conferma delle Tariffe IPT