SCIA variazione della sede dell'autoscuola

 
Descrizione:

Comunicazione di variazione della sede in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). La variazione dichiarata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 come recentemente modificato dalla Legge 122/2010.

La Scia avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la Scia si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

L'impresa rimane titolare dell'originario titolo abilitante all'esercizio dell'attività di autoscuola che verrà integrato con la SCIA in oggetto, afferente alla nuova sede di esercizio (nel frattempo è consentita la continuità operativa dell’attività).

Si evidenzia che:

 

- in ipotesi di impresa individuale e società il cui trasferimento sede non necessita di atto notarile (trasferimento nell’ambito dello stesso comune), l’impresa deve formalizzare alla Città metropolitana (C.M.) la SCIA di trasferimento sede comprovando il titolo di disponibilità della nuova sede. Successivamente (e comunque entro 30 gg dal trasferimento), è onere dell'impresa provvedere alle prescritta denuncia alla competente CCIAA, comprovando la presentazione della SCIA in oggetto alla C.M.;

- in ipotesi di società il cui trasferimento necessita di atto notarile, l’impresa deve anche in questo caso formalizzare alla C.M. la SCIA di trasferimento sede, mediante esibizione dell'atto stesso. Successivamente (e comunque entro 30 gg dal trasferimento), è onere dell'impresa provvedere al deposito dell'atto richiamato e relativa denuncia presso la competente CCIAA, comprovando la presentazione della SCIA in questione alla C.M..

 
 
Requisiti del richiedente:

Il richiedente deve essere il Titolare/Legale Rappresentante di autoscuola ed avere la disponibilità dei locali individuati quale sede di Autoscuola.  E' necessario che il trasferimento di sede rispetti i criteri fissati dal DM 317/1995 (art. 3).

 

 
 

A seguito della presentazione della SCIA, la Città metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.

Nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA, la Città metropolitana di norma effettua specifico sopralluogo propedeutico a verificare la presenza dei requisiti dichiarati per il trasferimento dell'attività nei nuovi locali, comunicando all'impresa con adeguato preavviso la data fissata.

Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti, la Città Metropolitana - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione (termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni).

 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare SCIA, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate. Il materiale è disponibile presso l'Ufficio o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).


Contribuzione: Nulla è dovuto.

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

tel: 051 659 8390 - 8514 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario: MARTEDI  9:00 - 12:00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010, possono dare corso alla variazione oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione (ovvero protocollazione) della stessa (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale ).

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

TAR BOLOGNA

 
Caso di scia-silenzio assenso:

SI

 
Normativa di riferimento:
  • Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/92 – Art.120 e 123 e s.m.i.;
  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada -D.P.R. 495/92 e successive modificazioni - Artt. 335 e 336;
  • Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317 e s.m.i.;
  • Legge 2/4/2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL 31/1/2007 n.7 (art.10 c.5 e seg.);
  • Legge 7/8/1990, n. 241 Art. 19 e s.m.i;
  • D.M. 26/01/2011, n. 17.
 
Controlli:

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.

 

Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 02-05-2022