Conferma di collaudo

 
Descrizione:

Le linee e gli impianti elettrici autorizzati ai senti della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n.10 e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, con le modalità contenute nell’art. 9 della L.R. 10/93 e s.m.i.

Prima del collaudo deve pervenire alla Provincia la Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di messa in esercizio. Dalla data di messa in esercizio decorrono i termini previsti dall’art. 9 per il collaudo.
Il collaudo è effettuato da un tecnico esterno, incaricato dal titolare dell’autorizzazione, che verifica il rispetto di quanto autorizzato e prescritto. Il verbale viene poi trasmesso alla Provincia. Le eventuali modifiche vengono segnalate dal collaudatore.

Quando perviene il collaudo la Provincia avvia il procedimento di “conferma di collaudo”.

Il Servizio Urbanistica procede alla verifica di quanto dichiarato nel certificato di collaudo.
Se l’esito della verifica tecnica è positivo, e non si evidenziano modifiche sostanziali, si emetterà un provvedimento di conferma di collaudo.

Qualora invece le modifiche indicate in collaudo siano ritenute sostanziali, si procederà a trasmettere, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m., il preavviso del non accoglimento del collaudo, richiedendo di comunicare eventuali memorie e osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di non accoglimento del collaudo, si darà avvio al procedimento di dichiarazione di decadenza, previo diffida, di cui all’art. 8 della L.R. 10/93 e di irrogazione di sanzioni di cui all’art. 12 della stessa legge.

 
Requisiti del richiedente:

Titolari di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici, rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i.

 
Modalità di avvio del procedimento:

 

  • entro tre mesi dalla messa in esercizio dell’impianto: trasmissione alla Provincia di Bologna della Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di messa in esercizio;

  • entro i quattro anni successivi alla messa in esercizio: trasmissione del collaudo redatto a norma dell’art. 9 della L.R. 10/93 e s.m.i. da un tecnico qualificato esperto in materia di costruzione di impianti elettrici.

 
Documentazione da presentare:

Collaudo redatto a norma dell’art. 9 della L.R. 10/93 e s.m.i. da un tecnico qualificato esperto in materia di costruzione di impianti elettrici, corredato di cartografia timbrata dallo stesso collaudatore.

 
A chi rivolgersi per informazioni:
Responsabile del procedimento:

Responsabile della U.O. funzioni amministrative in materia di elettromagnetismo

Antonella Piazziconi
Telefono: 051. 659 8785

 
 
Casella di posta certificata:
 
Organo decisore:

Dirigente del Servizio Urbanistica e attuazione PTCP

 
Termine di conclusione:

 Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dal ricevimento del certificato di collaudo.

 
Organo sostitutivo:

 Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

 

Contro il provvedimento emesso è proponibile ricorso al TAR Emilia Romagna - sezione di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla dati di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla piena conoscenza di esso.

 

In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento richiesto entro il termine di conclusione sopra indicato, l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo richiedendo in carta semplice con i riferimenti al procedimento in questione:

  • l'adozione del provvedimento entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento.

  • l'indennizzo, pari a 30 Euro al giorno fino ad un massimo di 2000,00 Euro(previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. 69 del 2013), entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) oppure - attivato nei 20 giorni previsti - non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso giurisdizionaleal Tribunale AmministrativoEmilia Romagna - sede di Bologna.

 
Caso di scia-silenzio assenso:
 
Normativa di riferimento:

 

  • Legge Regionale 22 febbraio 1993 n.10 e successive modificazioni e integrazioni;

  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1965 del 2 novembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

  • Determinazione del Responsabile del Servizio Promozione, indirizzo e controllo ambientale 15 marzo 2001 n. 2148.

  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 2088 del 23 dicembre 2013;

  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

 


Data ultimo aggiornamento: 05-01-2015