Sostegno al reddito

 
DL SOSTEGNI BIS - PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

(art. 42 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

Ai beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto “Sostegni”) è erogata un’ulteriore indennità una tantum pari a 1.600 euro.

Il Decreto “Sostegni”, in particolare, ha riconosciuto un’indennità una tantum di 2.400:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI;
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI;
  • ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • ai lavoratori intermittenti, di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 81/2015, n. 81, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del Codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 19 del D.lgs 114/1998, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995. Prevista l’esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità e per titolari di pensione;
  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di i) titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; ii) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; iii) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.


Le indennità non sono cumulabili tra loro; sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità e non concorrono alla formazione del reddito.

Si prevedeva, infine, l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi, comprese le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI. Per distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività, l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019. Nel dettaglio, l'indennità sarà pari a:

  • 3.600 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;
  • 2.400 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • 1.200 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui.

 

 
DL SOSTEGNI BIS - MISURE URGENTI DI “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

(art. 53 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

Viene istituito un ulteriore Fondo di 500 milioni per il 2021 per consentire ai Comuni di adottare misure urgenti di “solidarietà alimentare” e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Le risorse verranno ripartite entro il 25 giugno con decreto del Ministero dell’Interno.

DL SOSTEGNI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

(art. 11 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

Il Fondo per il reddito di cittadinanza viene rifinanziato per 1.000 milioni di euro. Viene previsto inoltre che per il 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possono stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto, se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In questo caso il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati, fino a un massimo di sei mesi, riprendendo poi a decorrere al termine di ciascun contratto.

DL SOSTEGNI - INCREMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI

(art. 13 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

Il Fondo per il reddito di ultimo istanza previsto dal D.L. 18/2020 viene rifinanziato per garantire il riconoscimento di un’indennità, relativa al mese di maggio 2020, per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.lgs 509/1994 e 103/1996.

DL SOSTEGNI - INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

(art. 14 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore viene incrementato di 100 milioni di euro.

DL SOSTEGNI - MISURE A TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

(art. 34 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, e si stanziano 20 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento a favore di tali soggetti di buoni viaggio, da utilizzare fino al 31 dicembre 2021.

RIMBORSO PER LA RIDUZIONE DEGLI AFFITTI

(L. 18 dicembre 2020, n. 176)

La legge di conversione del decreto Ristori (D.L. 137/2020) dispone un rimborso per i proprietari degli immobili che riducono gli affitti agli inquilini in difficoltà economica per contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020. Si tratta di un contributo a fondo perduto del 50% dell’importo ridotto, per un massimo di 1.200 euro per ogni proprietario che opera la riduzione. L’immobile deve essere situato in un comune ad alta tensione abitativa ed essere l’abitazione principale del locatario; il locatore dovrà comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone.


Data ultimo aggiornamento: 09-06-2021