(art. 1 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di Partita Iva residenti o stabili sul territorio nazionale. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia stato inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, e spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dall’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. L’indennità viene erogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta se il richiedente ha optato per questa scelta relativamente al contributo precedente.
(art. 2 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Viene istituito con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo per il sostegno alle attività economiche che sono rimaste chiuse per un periodo di almeno 4 mesi per effetto delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19. Il decreto attuativo verrà emanato dal Ministero dello Sviluppo economico entro 30 giorni dalla data in vigore del Decreto “Sostegni bis” (26 maggio 2021).
(artt. 12, 13 e 15 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
L’articolo prevede, relativamente al Fondo di Garanzia per le PMI:
(art. 13 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
L’articolo prevede:
(art. 17 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 dell’operatività di Patrimonio Destinato (successivamente denominato Patrimonio Rilancio) di Cassa Depositi e Prestiti.
(art. 1-ter L. 21 maggio 2021, n. 69 - Legge di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
(art. 1 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario con sede sul territorio italiano e con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti descritti.
L'importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra i) l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e ii) l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019:
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro, con un contributo minimo di:
A scelta del contribuente, il fondo perduto può essere erogato come contributo diretto oppure come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.
(art. 2 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Il Decreto Sostegni istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato alle Regioni per la concessione di contributi per soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni montani che, nel 2019, hanno registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
(art. 6 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 riduzione della spesa delle utenze elettriche in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Il provvedimento verrà adottato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento RAI è ridotto del 30%. Quanto già eventualmente versato nel corso del 2021 può essere recuperato come credito d’imposta.
(art. 26 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Istituzione di un Fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare anche alle attività di ristorazione operanti nei centri storici e per le imprese del settore dei matrimonio e degli eventi privati.
(art. 37 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Viene creato un fondo di 200 milioni di euro per il 2021 per garantire la continuità operativa, tramite la concessione di finanziamenti agevolati, alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. L’operatività del fondo sarà stabilita con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
(art. 38 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Viene rifinanziata la misura di cui all’art. 91 del D.L. 104/2020, che ha autorizzato la concessione di contributi per gli enti fieristici italiani.
Previsto un incremento pari a 150 milioni di euro della dotazione del Fondo per la promozione integrata di cui all’art. 72 del D.L. 18/2020.
Viene istituito, inoltre, un fondo presso il Ministero del turismo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all’emergenza Covid.
(art. 39 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
La dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura istituito dalla Legge di bilancio 2021 viene incrementata di 150 milioni di euro per il 2021. Le misure saranno individuate con uno o più decreti attuativi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
(art.13 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - che sostituisce l’art. 49 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40, art 13. Lettera m)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”) ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.
Con la conversione in legge del Dl Liquidità, l’importo sale da 25mila a 30mila euro, la durata massima si allunga da 6 a 10 anni e vengono modificati i parametri che determinano l’importo massimo garantibile.
La conversione in legge del Dl Liquidità ha anche introdotto una maggiore semplificazione delle procedure, è adesso prevista la presentazione di un'autocertificazione "rafforzata" (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).
Le principali novità introdotte dal Decreto "Liquidità" sono:
Imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda. La modulistica è disponibile sul sito del Fondo di Garanzia.
(art. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23)
SACE Spa, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito e che, a cascata, garantiscono le imprese. Gli impegni assunti da SACE non superano i 200 miliardi di euro. Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia (plafond di 2,5 milioni di euro a impresa). Per tutte le imprese, le garanzie sono rilasciate a determinate condizioni:
(art. 57 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
La misura, che sarà resa operativa attraverso apposito Decreto Ministeriale attuativo, prevede un supporto da parte di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità delle imprese. Le banche verranno messe nelle condizioni di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica.
Liquidità Mid e Large Corporate
Dal 2 aprile 2020, in attesa del Decreto attuativo e con un apposito comunicato stampa, Cassa Depositi e Prestiti ha reso immediatamente disponibili 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione colpite all’emergenza Covid-19 che hanno necessità temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante, sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende.
L’erogazione dei fondi potrà avvenire anche in pool con altre Istituzioni finanziarie, mediante finanziamenti con quota di CdP di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi. Potranno richiedere questo tipo di operatività le imprese caratterizzate dai seguenti requisiti:
Le esigenze di liquidità supportate dal finanziamento potranno essere funzionali a:
L’impresa rimborsa il finanziamento in unica soluzione alla scadenza, con il pagamento semestrale posticipato degli interessi.
Questa misura è particolarmente importante poiché si rivolge al quella categoria di imprese che eccedono le dimensioni di PMI previsti dalla normativa europea e che quindi risultano escluse dagli importanti provvedimenti del decreto in materia di moratoria sui finanziamenti (art. 56 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020) e fruibilità delle garanzie rilasciate dal fondo centrale per le PMI (art. 49 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020).
Garanzie Finanziarie di breve termine
Casse Depositi e Prestiti rilascia garanzie fino al 50% al sistema bancario per agevolare l’erogazione di nuovi finanziamenti di breve termine finalizzati al finanziamento del circolante (ad esempio per necessità di materie prime, scorte di magazzino, semilavorati ma non solo) legato ad operatività con l’estero per sostenere le aziende in questa congiuntura e permettere loro di far fronte allo shock della filiera produttiva nazionale e internazionale e a momentanei ritardi nei flussi di incasso delle commesse in essere. La garanzia rilasciata facilita l’accesso al credito e non intacca, per la parte garantita, gli affidamenti in essere dell’impresa presso il sistema bancario.La linea di credito a supporto del circolante potrà avere una durata massima di 18 mesi e non prevede vincoli sull’importo del finanziamento.
Questa misura straordinaria è riservata a PMI e Medie Imprese (fino a 500 milioni di euro di fatturato) che operano in qualsiasi settore colpite dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus con fatturato export e portafoglio ordini estero attivo.
(art. 35 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Stanziamento di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine in favore delle imprese e garantite dalle compagnie di assicurazioni, che potranno accedere allo strumento di garanzia previsto a beneficio di chi ha contratto la polizza credito (il fornitore) e dei relativi clienti (le imprese della filiera debitrici).
(art. 43 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e società di capitali con almeno 250 dipendenti che si trovano in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Le imprese che versano in tali condizioni, qualora intendano avvalersi del Fondo, devono notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative:
(art. 43-bis L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77)
Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità. Il contratto di rete deve essere sottoscritto, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
(art. 26 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Alle imprese di media dimensione, nella forma di SpA, Srl - anche in forma semplificata, imprese in accomandita per azioni, società cooperative con sede legale in Italia e con ricavi tra i 5 e i 50 milioni di euro (e meno di 250 dipendenti) e che a marzo e aprile hanno subito una riduzione dei ricavi del 33% a causa della pandemia previsto un credito d’imposta del 20% per quelle società che effettuano un aumento di capitale di almeno 250mila euro e che si impegnano a non distribuire le riserve fino al 1° gennaio 2024.
Aggiornamento in seguito a pubblicazione Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
I benefici di cui si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
(art. 26-bis L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77)
Per l’esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.
(art. 27 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Per le SpA con sede in Italia e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro, Cassa depositi e prestiti (Cdp) costituirà un Patrimonio Destinato ("Patrimonio Rilancio"), attraverso il quale Cdp può effettuare ogni forma di investimento - purché temporaneo, inclusi, in via preferenziale:
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26/2021 è stato emanato il Regolamento che riporta i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.
Misure per l’internazionalizzazione del sistema paese (art. 72 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020), misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione (art. 48 D.L. 19 maggio 2020, n. 34), sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (art. 58 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020), incremento del Fondo Simest. Ulteriore supporto all’internazionalizzazione e all’esportazione con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, l’art. 48 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, l’art. 6 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 13 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157.
Viene istituito il "Fondo per la promozione integrata" per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’Unione Europea. Il Fondo prevede vari interventi, tra cui un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili; per i finanziamenti concessi da Simest, è prevista la possibilità di richiedere una sospensione fino a 12 mesi del pagamento in scadenza nel corso del 2020.
In aggiunta, a sostegno delle imprese esportatrici, è stato annunciato un incremento del Fondo SIMEST di 350 milioni di euro per il 2020, finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all’estero mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese.
L’art. 2 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevede un ulteriore supporto all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Viene istituito un Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione. Il 90% degli impegni assunti da SACE Spa nel periodo tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 può essere riassicurato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’art. 48 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inoltre, introduce diverse novità, con un notevole ampliamento delle risorse a disposizione, mentre l’art. 6 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, oltre a incrementare ulteriormente le risorse, sostiene le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. Infine, l’art. 13 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 aumenta di 500 milioni, per l’anno 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
(artt. 38-bis L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77)
Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Pubblicato l’8 febbraio 2021 il Decreto che stabilisce le modalità presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.
(TITOLO VIII, Capo VI D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Il Decreto "Rilancio" istituisce due fondi emergenziali a tutela del settore:
Inoltre:
(art. 38 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. L’articolo specifica anche che il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative e' prorogato di 12 mesi.
Le agevolazioni riguarderanno nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione; in particolare, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Altra agevolazione prevista dal presente articolo riguarda la detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
First playable fund: istituito un fondo finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. Tale Fondo è utilizzabile solamente dalle imprese con codice ATECO 58.2 o 62.
Aggiornamento in seguito a pubblicazione Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell’impresa innovativa nell’affrontare l’emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
(art. 42 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Per di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata,e' istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento Tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.