Diritto di accesso documentale

 

È il diritto di accesso ordinario previsto dalla Legge n. 241/1990. Ha ad oggetto i documenti detenuti dalla Città metropolitana di Bologna. Il soggetto interessato deve motivare la propria richiesta in ordine ad un interesse personale, attuale e concreto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.

Il Responsabile del procedimento di accesso, qualora la domanda di accesso riguardi documenti relativi ad un procedimento amministrativo, è il responsabile del procedimento stesso. Negli altri casi il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il responsabile dell’unità organizzativa competente a formare il documento, o a detenerlo. Il Responsabile richiede la formalizzazione dell'istanza, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di contro interessati.

Per conoscere il nominativo e i recapiti del responsabile del procedimento o per ulteriori informazioni, potete contattare l'URP della Città metropolitana di Bologna

Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Tel. 051.659 8218 - E-mail: urp@cittametropolitana.bo.it

E' possibile presentare l'istanza di accesso documentale compilando il modulo a cui si accede cliccando  Istanza di accesso documentale (ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990)

  • si può accedere sia con le credenziali SPID (https://www.spid.gov.it/ ) sia con registrazione nuovo utente;
  • si può sottoscrivere la domanda di accesso documentale con firma digitale (seguendo le istruzioni presenti nel modulo). In alternativa, alla sottoscrizione digitale, occorre scaricare il modulo PDF compilato, sottoscriverlo con firma autografa, scansionarlo e ricaricarlo insieme alla copia del documento di identità (fronte e retro), in corso di validità.


È indispensabile caricare ogni altro documento utile a rendere completa la richiesta di accesso documentale (come ad esempio la delega di rappresentanza).

Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

In alternativa è possibile compilare e spedire il modulo (541 KB) all'indirizzo della Città metropolitana di Bologna sopra indicato.

La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:

  • accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall'ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
  • accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo a una parte della documentazione.
  • differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall'Amministrazione.
  • rifiuto: la domanda non può essere accolta.


La limitazione, il differimento ed il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi nei casi stabiliti dall'art. 24, Legge n. 241/1990.

L'Amministrazione decide entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, attestata dal protocollo dell'Ente; decorso inutilmente tale termine, la richiesta deve considerarsi respinta.
È possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o al Difensore Civico Regionale, entro 30 giorni dal silenzio o dalla conoscenza dell'atto sfavorevole.

Eventuali costi di riproduzione fanno riferimento alla  determinazione del Servizio Provveditorato  (I.P. 5488/2007 - Prot. 395420/2007 del 30/11/2007).