Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che, modificando parzialmente il DPCM 22 marzo 2020, inserisce la silvicoltura e le attività forestali (codice ATECO 02) tra le attività produttive essenziali, il settore forestale può riprendere le proprie attività interrotte in precedenza per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Le imprese e gli operatori dovranno applicare protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro, che consentano di lavorare in sicurezza in bosco utilizzando idonei DPI.
Per quanto riguarda i tagli boschivi per autoconsumo la normativa non ha subito modifiche e gli stessi non possono essere ricondotti ad attività produttiva e pertanto si conferma quanto già riportato in precedenza: in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, lo svolgimento dell'attività di tagli boschivi per autoconsumo è consentito solo in presenza di assoluto stato di necessità e quando queste non prevedano spostamenti significativi dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale, escludendo l’utilizzo di automezzi e di macchine operatrici per lo spostamento delle persone e il trasporto del legname.
Rimane inoltre vigente il divieto di bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 marzo 2020. Le imprese professionali possono comunque procedere all’abbruciamento controllato del materiale vegetale in attuazione di quanto disposto dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (che consente lo svolgimento delle attività agricole) e da quello del 10 aprile 2020 (che consente la ripresa delle attività silvicolturali). Sono in ogni modo da seguire le modalità esecutive descritte nell'articolo 58 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018. La pratica dell’abbruciamento controllato può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e portare ad infortuni, anche gravi, che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso. Si raccomanda pertanto la massima attenzione da parte degli imprenditori (agricoli e forestali) nello svolgimento di tali pratiche per le quali è necessaria una notevole attività di presidio del territorio e di monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco.
Fonte:
Regione Emilia-Romagna