Dal 21/08/2013 è entrata in vigore la L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013, che ha modificato l'art. 202 "pagamento in misura ridotta" del Codice della Strada ( C.d.S.).
Le nuove modalità di pagamento sono le seguenti:
Entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione è ammesso il pagamento del minimo edittale ridotto del 30%.
Dal 6°giorno al 60 giorno dalla contestazione/notificazione è ammesso il pagamento del minimo edittale.
In caso di notifica del verbale, all'importo della sanzione, sono aggiunte le spese di procedimento e notifica.
La sanzione può essere pagata mediante:
La riduzione del 30 % non si applica alle violazioni del C.d.S. che prevedono:
la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 210 comma 10;
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
nei casi indicati dall'art. 202 comma 3 e 3bis.
Il Codice della strada prevede dei termini perentori dalla data di contestazione/notifica del verbale di violazione per procedere:
Il mancato rispetto dei termini fa decadere l'interessato dal diritto previsto.
Qualora entro i termini sopra indicati non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento, ai sensi dell' art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
I termini si iniziano a calcolare dal giorno successivo alla data di contestazione/notificazione del verbale di violazione. Nel caso l'ultimo giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.