DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

La Regione Emilia Romagna ha approvato l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002).

Nell'Atto si individuano una prima serie di elementi (parametri ed indici urbanistici; oggetti e parametri edilizi) utilizzati nelle regolamentazioni urbanistico-edilizie comunali. Per ognuno di tali elementi viene fornita una definizione uniforme, volta a superare, nell'intero ambito regionale, le diversificate definizioni ed accezioni contemplate nelle regolamentazioni di Comuni e Province.
Viene inoltre definita la Documentazione necessaria  per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002), individuando gli atti e gli elaborati necessari, allo stato attuale della legislazione nazionale e regionale, per la presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) e per  la presentazione di una richiesta di permesso di costruire.
I contenuti e le definizioni sono volti a definire un regime uniforme su tutto il territorio regionale, il più possibile agevole e semplificato, in ordine agli oneri di documentazione e di elaborazione posti a carico dei soggetti
privati interessati alla realizzazione di interventi edilizi.