FAQ sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

  1. Che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
    Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un gruppo di persone e organizzazioni, tra cui cittadini, imprese, enti locali e associazioni, che collaborano per condividere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Questa energia può essere utilizzata dai membri della comunità, e la condivisione avviene virtualmente attraverso la rete di distribuzione nazionale. In sostanza, una CER permette di sfruttare l’energia pulita in modo collettivo e sostenibile.

  2. Qual è l’obiettivo di una CER?
    L’obiettivo è quello di fornire benefici (ambientali, sociali ed economici) ai propri membri o al territorio dove ci sono gli impianti per l’autoconsumo di energia rinnovabile.

  3. Come si costituisce una CER?
    Per costituire una CER è fondamentale identificare le zone idonee per installare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e individuare potenziali utenti interessati a condividere l’energia generata. Occorre, poi, formalizzare la creazione della CER attraverso una struttura legale adeguata; questo processo conferisce alla CER una personalità giuridica autonoma, garantendo conformità con gli obiettivi stabiliti. Ogni CER ha, infatti, un proprio atto costitutivo, uno statuto e un regolamento.

  4. Chi può far parte di una CER?
    Cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, cooperative, enti di ricerca e religiosi, organizzazioni del terzo settore e di protezione ambientale. Non possono far parte di una CER grandi imprese.
    È possibile partecipare alla CER nelle seguenti modalità:
    1.  Come prosumer (produttore-consumatore di energia rinnovabile), soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e utilizza l’energia generata per coprire i propri consumi, condividendo con la comunità le eccedenze;
    2. Come consumatore di energia elettrica, soggetto che non dispone di impianti di produzione energetica ma usufruisce di un'utenza elettrica che beneficia dell’energia rinnovabile della comunità;
    3. Come produttore di energia rinnovabile (produttore terzo), soggetto che non è membro della CER, ma che mette il proprio impianto al servizio della CER per la condivisione dell'energia.

La bolletta del membro consumatore all’interno della CER non cambia e viene pagata al 100% sempre al proprio fornitore in base al contratto sottoscritto. L’energia condivisa “virtualmente” è quella prodotta dalle eccedenze di un impianto a servizio della CER e consumata virtualmente da un membro e per questa la CER riceve un incentivo che potrà redistribuisce al consumatore o utilizzare per azioni nel territorio in cui opera. 

  1. Qual è il vantaggio economico del produttore nel mettere a disposizione l’energia che non autoconsuma piuttosto che venderla alla rete?
    La messa a disposizione dell’impianto ad una CER non implica l'impossibilità di vendere l’energia alla rete o a un terzo (Ritiro Dedicato del GSE o altre forme). L’incentivo della condivisione si somma alla quota di vendita, tuttavia, mentre la vendita fa capo al produttore, l’incentivo viene versato al referente della comunità che poi ripartisce questo vantaggio tra i partecipanti secondo le regole condivise nella CER. Quindi, l’incentivo è aggiuntivo e un piccolo vantaggio c’è per tutti; un’azienda, inoltre, potrebbe essere interessata anche ad eventuale pubblicità, sostenibilità della produzione e condivisione sociale dei guadagni.

  2. Successivamente alla costituzione della CER, un ulteriore membro può entrare al suo interno?
    Si, perché le CER devono avere una struttura che permette l'entrata e l’uscita dei membri a qualsiasi tempo. La modalità invece dipende dalle regole che la CER decide e dal modello societario scelto. La CER, in quanto soggetto giuridico, concorda sulle regole di adesione e di distacco nel suo statuto e regolamento.

  3. Che tipo di impianto di produzione può accedere alla CER?
    Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW e devono essere nuovi, ossia allacciati alla rete dopo la costituzione della CER.

  4. In una CER, a fine del ciclo produttivo dei pannelli, chi smaltisce i pannelli e a chi sono imputate le spese di smaltimento?
    Lo smaltimento è a carico del proprietario dell’impianto, che potrà essere la CER, un membro prosumer o un produttore terzo. Di solito nel contratto di acquisto è prevista già un valore per lo smaltimento in fine vita.

  5. Esiste un vincolo alla posizione geografica dei membri di una stessa CER ai fini di accesso agli incentivi?
    Per avere accesso agli incentivi l’energia deve essere prodotta e autoconsumata all’interno della stessa cabina primaria. Quindi, tutti i consumatori e produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazione (“POD”) sono all’interno della stessa cabina elettrica primaria. Sul sito del GSE è presente una mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. È possibile consultarla al seguente link: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie.

  6.  Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
    È possibile che una stessa persona o entità sia membro di due CER diverse, ognuna con utenze di consumo o impianti di produzione distinti a suo nome. Gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le utenze di consumo devono essere associati a una sola CER.

  7.  Sono previsti incentivi per la costituzione di una CER?
    Sono previsti due tipi di incentivi:
    1. Tariffa incentivante per l’energia prodotta da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) e consumata virtualmente dai membri della CER. Il GSE gestisce questa tariffa per 20 anni dall’avvio dell’impianto. La tariffa varia da 60 €/MWh a 120€/MWh, a seconda delle dimensioni dell'impianto e del prezzo di mercato dell'energia. Per i pannelli solari, c'è un bonus aggiuntivo fino a 10 €/MWh basato sulla posizione geografica.
    2. Un compenso di circa 8 €/MWh per l'energia autoconsumata, stabilito dall'ARERA. L'energia rinnovabile non consumata può essere venduta sul mercato. È possibile richiedere al GSE le condizioni economiche per il ritiro dedicato di questa energia. Inoltre, le CER con impianti in Comuni con meno di 5.000 abitanti possono ottenere un contributo del 40% dell'investimento dal PNRR.

  8. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
    La tariffa incentivante è composta da una parte fissa e una variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia. La parte fissa della tariffa incentivante diminuisce all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile varia da 0 a 40€/MWh in base al prezzo dell'energia di mercato. Quando il prezzo dell'energia diminuisce, la parte variabile aumenta fino a raggiungere il massimo di 40€/MWh. Sono previste maggiorazioni tariffarie anche in base alla posizione geografica di una CER:
    1.  +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
    2. +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

  9.  A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?
    Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh). Il corrispettivo ARERA è una componente tariffaria che riguarda i costi in bolletta per l’energia elettrica. Questi costi sono stabiliti e aggiornati da ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e sono uguali per tutti i fornitori.

  10.  Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
    La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono applicati esclusivamente all'energia elettrica autoconsumata internamente dai membri nella CER. Questa quantità di energia rappresenta la condivisione virtuale, tra i produttori e i consumatori membri della CER, situati nella parte della rete associata alla stessa Cabina Primaria. Il consumo di energia elettrica auto-generata è calcolato dal GSE per i membri della comunità, utilizzando le letture trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

  11. Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?
    La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

  12. A quanto ammonta il contributo PNRR?
    Il PNRR offre un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese per la realizzazione di impianti FER, con i seguenti costi (IVA non inclusa):
    1. 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW
    2.  1.200 €/kW per impianti da oltre 20 kW fino a 200 kW.
    3. 1.100 €/kW per impianti da oltre 200 kW fino a 600 kW.
    4. 1.050 €/kW per impianti da oltre 600 kW fino a 1.000 kW.

L’impianto di produzione per cui si richiede il contributo deve essere ubicato in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e l’avvio dei lavori deve essere successivo alla richiesta di contributo.

  1.  Come si può richiedere l’accesso al contributo PNRR?
    Il richiedente potrà inoltrare la domanda per accedere al finanziamento del PNRR sul portale informativo aperto dal GSE, accessibile dal seguente sito web https://areaclienti.gse.it. È possibile, inoltre, cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR (fino al 40%). È obbligatorio comunicare la data di avvio lavori, tramite il portale, entro 30 giorni dall’avvio dei lavori.

  2.  Nel caso in cui si ottiene il PNRR, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?
    Sì, se l 'impianto riceve un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene adeguata proporzionalmente alla percentuale di cofinanziamento. Nel caso estremo in cui il contributo in conto capitale raggiunga il 40%, la tariffa incentivante viene dimezzata. Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

  3.  A parte il numero verde della regione, ci sono altri mezzi di comunicazione attivi in regione per gli argomenti bando e CER?
    Si evidenziano i seguenti strumenti:
    1. L’helpdesk gestito da ART-ER, per conto della Regione Emilia-Romagna, a cui è possibile inviare quesiti sulle comunità energetiche, disponibile al seguente link:  https://questionari.regione.emilia-romagna.it/859335?newtest=Y.
    2. La mail InfoporFESR@Regione.Emilia-Romagna.it, a cui è possibile inviare quesiti relativi al bando attualmente aperto.
    3. Tutte le informazioni relative al tema comunità energetiche in generale sono disponibili al seguente link: https://energia.regione.emilia-romagna.it/comunita-energetiche.
    4. QUI invece è possibile scaricare il Quaderno redatto da ART-ER sulle comunità energetiche.