Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3511 del 5 agosto 2016, ha fornito indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare tra persone dello stesso sesso unite civilmente e le convivenze di fatto. A maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge relativa alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in essa all’articolo 1 comma 20 si specifica che ‘le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso’.
In seguito alla pubblicazione della legge n.118 del 21/05/2016 sulle unioni civili, il diritto al ricongiungimento familiare (art. 29 e seguenti del Testo Unico sull’Immigrazione) si estende anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente. Sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purchè maggiorenne e non legalmente separato. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare dovrà essere presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e ad essa dovrà essere allegata la documentazione prevista dall’art. 29 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione. Infine, la circolare specifica che ‘la documentazione comprovante l’unione civile – costituita in Italia o all’estero – sarà prodotta alla rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificata l’autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari’.
Programma integra