Programma Regionale per la Montagna

La legge dell’Emilia-Romagna n. 2 del 2004, o Legge per la Montagna, individua gli obiettivi generali cui devono tendere le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane:

  • contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
  • conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
  • garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
    salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
  • promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
  • realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
  • stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
  • promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni.

Per il coordinamento delle politiche afferenti i diversi livelli istituzionali, è istituita la Conferenza per la Montagna, costituita dai Presidenti delle Unioni di Comuni, nel caso di Bologna dal Sindaco metropolitano, dai Sindaci dei Comuni montani, con il compito di partecipare all’elaborazione dei contenuti della programmazione regionale per le zone montane.
La stessa legge regionale 2/2004 dispone infatti che l’Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, definisca con cadenza pluriennale il Programma regionale per la Montagna, che dovrà indicare in particolare

  • le priorità nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale;
  • i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, prevedendo priorità di finanziamento per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi Comuni;
  • le modalità di erogazione dei finanziamenti ed il relativo monitoraggio.

 

In coerenza con gli obiettivi generali del Programma regionale per la Montagna, possono essere promossi, su iniziativa delle Unioni di Comuni, Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna, contenenti un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle risorse finanziarie pubbliche e private che è possibile preventivare. Gli Accordi-quadro coinvolgono la Regione e la Città metropolitana, e possono essere estesi ad altri soggetti pubblici e privati.
 
Nell’ottobre 2015 la Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso di condivisione e approfondimento del quadro conoscitivo predisposto in vista della messa a punto del prossimo Programma regionale per la Montagna, con l’obiettivo di convocare per il mese di gennaio 2016 la XIII Conferenza Regionale della Montagna quale prima sede di discussione del nuovo Programma.